Art. 47.
(Autorizzazione del Ministro della giustizia per il perseguimento di alcuni reati).

      1. Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 343-bis. - (Autorizzazione a procedere per reati contro la personalità dello

 

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Stato). - 1. Senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia non si può procedere per reati contro la personalità internazionale od interna dello Stato.

      «Art. 343-ter. - (Procedura per la concessione e la revoca dell'autorizzazione a procedere). - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 343-bis è concessa dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri competenti e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. L'autorizzazione può essere revocata con la stessa procedura in ogni momento anteriore all'emanazione della sentenza definitiva. La revoca dell'autorizzazione comporta l'estinzione del procedimento».